Art. 39
Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico

  1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell’efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, la presentazione della dichiarazione del medico curante
    circa la natura della malattia e l’idoneità alla frequenza richiesti per assenza scolastica di più di cinque giorni, di cui all’articolo 42, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l’applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), rilasciata dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti, è prevista esclusivamente qualora:
    a) le dichiarazioni siano richieste da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale
    per esigenze di sanità pubblica;
    b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre regioni.
  2. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1 cessa l’obbligo di rilascio della dichiarazione del medico
    curante circa la natura della malattia e l’idoneità alla frequenza per assenza scolastica superiore ai cinque giorni.

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