VISTO il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 che recita “[…] ai fini della validità dell’anno scolastico […] per poter procedere alla                          valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale persona- lizzato”;

VISTA la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 04/03/2011 di pari oggetto;

VISTO il D. Lgs 62/2017;

VISTE le Linee Guida di cui al DM n. 89 del 7 agosto 2020;

VISTI i percorsi di studio di questo Istituto Scolastico;

CONSIDERATO che per la determinazione del limite minimo di presenze deve es- sere considerato il monte ore annuale delle lezioni;

SI INFORMA

che il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell’anno scolastico 2022-2023, è fissato nella seguente tabella:

 

Indirizzo

 

N. ore settimanali

 

Monte ore annuale

Numero ore minimo di pre- senze 75% Numero ore massimo di as- senze 25%
Liceo Classico, Linguistico, Scientifico, Sportivo

I biennio

 

27

 

891

 

669

 

222

Liceo Scientifico, Sportivo, Linguistico,

triennio

 

30

 

990

 

742

 

248

Liceo Classico

Triennio

 

31

 

1023

 

767

 

256

Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dal 12 settembre 2022 (data di inizio delle lezioni dell’A.S. 2022-2023) al 10 giugno 2023 (data di termine delle lezioni).

Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell’anno scolastico è pari a ¾ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio. Al di sotto di tale limite lo studente non può essere ammesso alla classe successiva.

Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari a ¼ del monte ore annuale.

Non è superfluo ricordare che le richieste da parte delle famiglie di ingressi posticipati e di uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate, qualora queste non rientrino in specifiche deroghe che saranno stabilite dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto e comunicate prossimamente alle famiglie degli studenti.

IN SINTESI: il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l’ESCLUSIONE dallo scrutinio finale e la NON AMMISSIONE alla classe successiva o all’Esame di Stato

Art. 14 comma 7 Dpr 122/2009: “A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”.

Si segnala, inoltre, la necessità di dare, con periodicità mensile e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali a ogni studente e alla rispettiva fami- glia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate, pertanto, i coordinatori di classe avranno cura di comunicare tempestiva- mente alla Dirigente Scolastica le notizie circa eventuali frequenze irregolari di studenti (assenze numerose, ingressi posticipati, uscite anticipate) per poterle segnalare alle fami- glie.

Costituisce assolvimento dell’informativa il fatto che i genitori hanno come strumento di verifica del numero delle assenze l’accesso attraverso le proprie credenziali al Registro Elettronico.

Procedure per la segnalazione di alunni inadempienti all’obbligo scolastico (disposizioni a carattere permanente).

Le norme vigenti assegnano alla Dirigente Scolastica l’obbligo di vigilanza sull’assolvimento dell’obbligo scolastico per i minori di età compresa fra i 6 e i 16 anni. L’assenza dello studente senza adeguate giustificazioni determina pertanto un obbligo di attivazione che ricade in capo alla Dirigente. E’ evidente altresì che solo una segnalazione tempestiva offre la possibilità di mettere in atto procedure efficaci al fine di far rientrare il minore nel percorso scolastico. A tal fine si impartiscono ai docenti e agli uffici di Segrete- ria le seguenti disposizioni a carattere permanente:

  • Preliminarmente si distinguono i seguenti casi:
    • Evasione: iscritto/a, lo/la studente/ssa non si è mai presentato/a;
    • Elusione: assente da più di 15 giorni senza motivazione accertata:
    • Frequenza irregolare;

I Coordinatori di classe devono far pervenire alla Segreteria didattica, utilizzando il modello allegato, la segnalazione dei casi di mancata frequenza (evasione, elusione, frequenza irregolare e abbandono). È auspicabile, se possibile, un contatto preventivo con la famiglia da parte del Coordinatore di classe. In caso di assenze prolungate o mancata frequenza la Segreteria didattica deve inviare i dati sulle assenze alla Dirigente Scolastica.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Emanuela Pispisa

Documenti